Dichiarazione congiunta di Cgil Cisl Uil Emilia Romagna; Associazioni Artigiane Emilia Romagna; Eber su ammortizzatore sociale artigianato
Abbiamo appreso dalla stampa locale della situazione che stanno vivendo diverse aziende e lavoratori dell’artigianato a seguito della sospensione del lavoro a causa dell’emergenza Covid19
Ci rammarica l’atteggiamento pretestuoso e da “scaricabarile” adottato in particolare da un consulente del lavoro dei Ferrara, appoggiato da un sindacalista dell’UGL, che imputa la responsabilità di quanto sta accadendo al sistema bilaterale dell’artigianato dell’Emilia Romagna e alle organizzazioni sindacali confederali.
E’ bene precisare che l’ammortizzatore sociale dell’artigianato, previsto dal D.L.gs 148/15, viene erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà dell’artigianato (FSBA) e che il fondo è stato costituito dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.
E’ un fondo per il quale le aziende pagano un costo per ogni dipendente (vale lo stesso criterio della cassa integrazione).
Il consulente in oggetto sapeva benissimo, o perlomeno così ci auguriamo visto che è pagato per tutelare gli interessi delle imprese che, nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, per l’artigianato l’Inps non avrebbe riconosciuto altro ammortizzatore se non quello previsto dalla legislazione vigente, ovvero FSBA costituito dalla bilateralità artigiana (non poteva accedere alla cassa ordinaria – alla cassa in deroga – al fondo di integrazione salariale denominato FIS)
Così come avrebbe dovuto sapere che la decretazione d’urgenza ha previsto che il fondo bilaterale si facesse carico anche delle aziende non regolari nel momento in cui queste chiedessero di accedere a FSBA: quindi nessuna iscrizione d’ufficio.
Per fare chiarezza siamo di fronte al fatto che è tutelato anche chi non paga, con il rischio concreto che le risorse si esauriscano e resti senza copertura chi ha sempre applicato la legislazione vigente e i contratti.
Le organizzazioni sindacali, tranne l’UGL, hanno correttamente informato il consulente delle procedure previste: è lo stesso consulente che a cercato una “scappatoia” per non riconoscere i costi previsti dalle leggi e i contratti vigenti.
E’ un sistema che conosciamo bene: competere al ribasso per accaparrarsi quote di rappresentanza.
Siamo di fronte al paradosso per il quale chi ha evaso un obbligo contributivo previsto dalla Legge, mettendo in atto anche negli anni passati una palese e scorretta concorrenza sleale, non pagando i costi contrattuali e contributivi, beneficia delle stesse condizioni di chi rispetta le leggi, i contratti e gli accordi: è come se un soggetto tenuto ai versamenti Inps per gli ammortizzatori non avesse mai versato la contribuzione e potesse in ogni caso avvalersi del beneficio.
E’ ormai inderogabile un intervento istituzionale che sia in grado garantire la piena applicazione degli accordi sottoscritti, legittimati dal D.Lgs.81/15 in termini di sicurezza sul lavoro e dal D.Lgs. 148 in termini di tutela del reddito, che assegni alla bilateralità contrattuale (regolamentata anche dalla legislazione vigente) il ruolo che le compete.
Deve essere chiaro che agiremo in qualsiasi modo per garantire la prestazione ai lavoratori interessati sapendo che, nel caso di mancata domanda a FSBA per incuria del consulente, dovranno essere le aziende stesse a a garantire reddito e contributi»